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Fleet Management
Problemi con la gestione del tuo parco attrezzi? Possiamo aiutarti.
Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
1.1. Hilti concede in locazione al Cliente gli attrezzi “Hilti” elencati nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” (in seguito, “attrezzi in fleet”) e fornisce i servizi integrativi indicati nel successivo art. 5.
1.2. Il Cliente è un imprenditore, che stipula il presente contratto nello svolgimento della propria attività e dichiara che i suddetti attrezzi sono conformi ed adatti alle proprie esigenze.
Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO
2.1. Il periodo di locazione di ciascun attrezzo in fleet è indicato nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” e decorre dalla data di consegna di ciascun attrezzo. Il Cliente beneficerà dei servizi integrativi di cui al successivo art. 5 per tutto il periodo di locazione di ciascun attrezzo in fleet, salvo quanto previsto dall’art. 5.4.3.
2.2. Nell’ipotesi in cui il periodo di locazione di ciascun attrezzo abbia scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 marzo ovvero tra il 1° aprile e il 29 giugno ovvero fra il 1° luglio e il 29 settembre ovvero tra il 1° ottobre e il 30 dicembre, ciascun periodo di locazione sarà automaticamente prorogato, rispettivamente, sino al 31 marzo, sino al 30 giugno, sino al 30 settembre, sino al 31 dicembre di ciascun anno. Il Cliente sarà tenuto a corrispondere a Hilti il canone di locazione mensile sino al termine del periodo di proroga. Durante la proroga, Hilti fornirà i servizi integrativi di cui all’art. 5, salvo quanto previsto dall’art. 5.4.3.
Art. 3 - CONSEGNA
3.1. Hilti si impegna a consegnare gli attrezzi in fleet nel più breve tempo possibile e tenuto conto delle disponibilità di magazzino. Hilti non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o inadempimenti di terzi.
3.2. In mancanza di contestazione scritta a mezzo raccomandata r.r. inviata a Hilti entro giorni 5 (cinque) dal ricevimento della merce, la consegna degli attrezzi in fleet di cui al/ai “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” si intenderà conforme alla descrizione contenuta nella fattura ed accettata da parte del Cliente senza riserve.
3.3. In caso di furto di uno o più attrezzi in fleet, il Cliente dovrà presentare denuncia alle Autorità competenti immediatamente e comunque entro e non oltre le 48 (quarantotto) ore successive alla scoperta del furto, indicando il numero di matricola degli attrezzi oggetto di furto. Copia della suddetta denuncia dovrà essere trasmessa a Hilti con raccomandata r.r., a cura del Cliente, entro i successivi 15 (quindici) giorni.
Art. 4 - CORRISPETTIVO
4.1. A fronte di quanto previsto agli artt. 1 e 5, il Cliente corrisponderà a Hilti un canone mensile per ognuno degli attrezzi in fleet, secondo le modalità e le condizioni descritte nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”. Hilti ha facoltà di monitorare l’indice di incremento dei prezzi al consumo registrato dall’ISTAT. In ogni momento dell’esecuzione del contratto, qualora nei 12 (dodici) mesi precedenti tale incremento sia superiore al 4%, Hilti potrà aggiornare i canoni mensili, sulla base di tale variazione e ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Cliente.
4.2. Hilti si riserva la facoltà di concedere in locazione al Cliente ulteriori attrezzi, ad integrazione dell’elenco di cui al/ai “sotto-contratto/i e/o “FM sottocontratto n°”, cui si applicheranno i termini, le condizioni e il listino del contratto di “Fleet Management”, in vigore al momento della richiesta da parte del Cliente.
4.3. Il Cliente non potrà in alcun caso sospendere e/o ritardare l’integrale pagamento dei canoni pattuiti e non potrà sollevare alcuna eccezione in difetto del puntuale ed integrale pagamento di quanto dovuto.
4.4. È facoltà di Hilti richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. Tale deposito ritornerà nella disponibilità del Cliente allo scioglimento del presente contratto, previa verifica da parte di Hilti dello stato di conservazione degli attrezzi in fleet e del puntuale adempimento, da parte del Cliente stesso, alle obbligazioni contrattuali. Nell’ipotesi in cui il Cliente prenda in locazione ulteriori attrezzi in fleet rispetto a quelli originariamente indicati nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”, Hilti potrà chiedere un’integrazione del deposito cauzionale infruttifero. Il Cliente autorizza sin d’ora Hilti a trattenere l’importo versato a titolo di deposito cauzionale, nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di locazione e/o di proroga ovvero alla data di scioglimento e/o risoluzione del presente contratto ovvero di recesso dallo stesso, il Cliente stesso risulti debitore di Hilti per fornitura di prodotti e/o servizi “Hilti”, anche se diversi da quelli oggetto del presente contratto.
4.5. Per ogni attrezzo smarrito o rubato, Hilti si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento di una somma non superiore al 15% del prezzo di listino di vendita in vigore al momento della consegna di ciascun attrezzo in fleet, a titolo di penale. In caso di furto o smarrimento, il Cliente sarà comunque tenuto a corrispondere a Hilti tutti i canoni mensili restanti, fino alla scadenza del periodo di locazione di ciascun attrezzo in fleet, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 5.4.1.
Art. 5 - SERVIZI INTEGRATIVI
5.1. Riparazioni e manutenzione attrezzi in fleet.
5.1.1. Hilti si impegna ad eseguire le riparazioni e/o gli interventi necessari al corretto funzionamento e alla manutenzione degli attrezzi in fleet. I costi di tale servizio sono compresi nei canoni mensili di cui nel/nei “sotto-contratto/i e/o “FM sottocontratto n°”.
5.1.2. Il Cliente ha l’obbligo di far eseguire esclusivamente a Hilti tutte le riparazioni e/o gli interventi necessari e si attiverà tempestivamente in tal senso. Il Cliente sarà responsabile per tutti i danni e/o costi derivanti da inerzia e/o ritardo nel richiedere a Hilti le riparazioni e/o gli interventi di cui al precedente punto.
5.1.3. Nell’ipotesi in cui non sia possibile eseguire una riparazione a causa dell’ inadempimento da parte del Cliente agli obblighi di cui agli artt. 5.1.2. e 6 del presente contratto, il Cliente sarà comunque obbligato a corrispondere a Hilti i rimanenti canoni fino alla effettiva scadenza del contratto, salvo il maggior danno.
5.2. Sostituzione attrezzi in fleet danneggiati.
5.2.1. Hilti si impegna a sostituire gli attrezzi in fleet danneggiati per i quali non sia possibile effettuare utilmente una riparazione, a condizione che i danni stessi non derivino dal mancato rispetto da parte del Cliente degli obblighi di cui agli artt. 5.1.2. e 6 del presente contratto.
5.2.2. La sostituzione potrà avere ad oggetto un esemplare nuovo dell’attrezzo in fleet ovvero un modello diverso di attrezzo “Hilti”, con caratteristiche e funzioni equivalenti. Nel caso in cui la sostituzione dovesse rendersi necessaria successivamente alla scadenza della prima metà del periodo di locazione previsto, Hilti si riserva la facoltà di sostituire l’attrezzo in fleet danneggiato con un attrezzo “Hilti” revisionato.
5.2.3. Per ogni sostituzione, decorrerà un nuovo periodo di locazione, di durata pari a quello indicato nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” per l’attrezzo in fleet sostituito.
5.3. Hilti si riserva il diritto di non effettuare i servizi di cui agli artt. 5.1 e 5.2. qualora gli attrezzi in fleet siano stati sottoposti dal Cliente ad un utilizzo non corretto o eccessivo e comunque incompatibile con il loro normale uso e/o logorìo ovvero con il ciclo di vita medio degli stessi indicato nelle “Istruzioni Operative”.
5.4. Sostituzione attrezzi in fleet oggetto di furto
5.4.1. In parziale deroga a quanto previsto dal precedente art. 4.5, qualora il Cliente subisca il furto di attrezzi in fleet per un controvalore massimo non superiore al 20% per anno della somma del prezzo di listino di ciascun attrezzo al momento della consegna:
- a. Hilti applicherà al Cliente una riduzione dell’80% sui canoni mensili residui dovuti per l’attrezzo rubato, sino al termine del periodo di locazione originariamente previsto;
- b. a seguito di richiesta scritta del Cliente, Hilti sostituirà l’attrezzo oggetto di furto con altro di modello e tipo equivalente, nel più breve tempo possibile, tenuto conto delle disponibilità di magazzino. Per ogni sostituzione, decorrerà un nuovo periodo di locazione, di durata pari a quello indicato nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” per l’attrezzo in fleet rubato, comprensivo dei servizi integrativi di cui al presente articolo 5, e con applicazione del listino in vigore per il contratto di “Fleet Management” al momento della sostituzione.
5.4.2. Hilti assume gli impegni di cui all’art. 5.4.1 lettere “a.” e “b.” esclusivamente a condizione che: i) la denuncia per furto dell’attrezzo sia stata inviata dal Cliente a Hilti nei termini di cui al precedente art. 3.3; ii) al momento del furto l’attrezzo fosse funzionante, in perfetto stato di manutenzione.
5.4.3. Gli impegni di cui all’art. 5.4.1. lettere “a” e “b” sono comunque esclusi a partire dall’ultimo mese del periodo di locazione e/o durante il periodo di proroga di cui all’art. 2.2.
5.5. Locazione breve
In caso di particolare necessità, Hilti potrà concedere in locazione al Cliente che ne faccia richiesta, uno o più attrezzi “Hilti”, per il tempo strettamente indispensabile al Cliente per portare a termine uno specifico lavoro già in corso di esecuzione, e comunque per un periodo non superiore ad un anno. Il corrispettivo per la locazione breve verrà fatturato su base giornaliera, secondo il relativo listino in vigore al momento della richiesta da parte del Cliente, in aggiunta ai corrispettivi previsti dall’nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”. La locazione breve potrà essere concessa per un controvalore massimo non superiore al 20% per anno della somma del prezzo di listino di ciascun attrezzo in fleet al momento della consegna. Al termine del periodo di locazione breve, il Cliente dovrà immediatamente restituire a Hilti gli attrezzi in questione. Per ogni giorno di ritardo, il Cliente dovrà continuare a corrispondere a Hilti, a titolo di penale, il canone giornaliero pattuito, sino al momento dell’effettiva riconsegna.
5.6. Servizio “muletto”
Nel caso in cui per le riparazioni e/o la manutenzione di attrezzi in fleet di cui al precedente art. 5.1 fossero necessari più di 30 (trenta) giorni, Hilti potrà concedere in comodato gratuito al Cliente che ne faccia richiesta, uno o più attrezzi “Hilti” con caratteristiche e funzioni equivalenti a quelli concessi in fleet, per il tempo strettamente necessario per effettuare le riparazioni ovvero la manutenzione. Il Cliente sarà tenuto alla restituzione degli attrezzi ricevuti in comodato gratuito, contestualmente alla riconsegna degli attrezzi in fleet riparati e/o oggetto di manutenzione. In caso di ritardo nella riconsegna, il Cliente, per ogni giorno di ritardo, sarà tenuto a corrispondere a Hilti, a titolo di penale, l’importo giornaliero di cui al listino previsto per la “Locazione breve” in vigore al momento, con diritto di Hilti di ritenzione sugli attrezzi consegnati dal Cliente per la riparazione e/o la manutenzione.
5.7. Agli attrezzi consegnati al Cliente in forza dei precedenti artt. 5.5 e 5.6 non si applicano i servizi di cui ai precedenti artt. 5.1, 5.2 e 5.4 e, in caso di furto e/o smarrimento degli stessi, il Cliente corrisponderà a Hilti, a titolo di penale, un importo pari al 50% del prezzo di listino di vendita in vigore al momento della consegna.
5.8. I servizi di cui ai precedenti artt. 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 e 5.6 non si applicano ai prodotti della c.d. “linea diamante”, si intendono comunque limitati al solo “corpo macchina” degli attrezzi in fleet e non includono gli accessori quali, a titolo esemplificativo e non tassativo, i mandrini, i treppiedi dei laser, le valigette, i carter, i tubi delle tagliamuri. Possibili ulteriori limitazioni potranno essere indicate nel/nei “sotto-contratto/i e/o “FM sottocontratto n°”.
5.9. I servizi di cui ai precedenti artt. 5.5 e 5.6 sono riservati esclusivamente ai Clienti che abbiano raggiunto il valore minimo di attrezzi Fleet a listino indicato sul sito “www.hilti.it”.
Art. 6 - USO DEGLI ATTREZZI IN FLEET DA PARTE DEL CLIENTE
6.1. Il Cliente si impegna a fare uso degli attrezzi in fleet secondo il loro normale utilizzo, nel rispetto delle “Istruzioni Operative” di Hilti e servendosi esclusivamente degli attrezzi, degli accessori e dei ricambi originali “Hilti”. Il Cliente si impegna inoltre a non rimuovere il “codice articolo” e il “numero di matricola” degli attrezzi in fleet di cui al/ai “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”.
6.2. Il Cliente è responsabile del perimento e dei danni subiti dagli attrezzi in fleet derivanti da un utilizzo improprio degli stessi e/o non corrispondente alle “Istruzioni Operative” di Hilti ovvero derivanti da interventi di manutenzione e/o riparazioni non eseguiti da Hilti.
Art. 7 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
7.1. Questo contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi:
- a. violazione da parte del Cliente del divieto di sublocazione, cessione del contratto o cessione anche temporanea a terzi degli attrezzi in fleet, previsto dall’art. 10.1;
- b. mancato pagamento anche di un solo canone mensile per ognuno degli attrezzi in fleet, secondo le modalità e le condizioni descritte nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”;
- c. inadempimento del Cliente all’obbligazione di utilizzare gli attrezzi in fleet, secondo le modalità descritte nell’art. 6.
- d. rifiuto da parte del Cliente di accettare la sostituzione degli attrezzi in fleet prevista dagli artt. 5.2 e 5.4;
- e. rifiuto da parte del Cliente di corrispondere i canoni rimanenti a seguito di furto degli attrezzi in fleet, così come previsto dall’art. 4.5 e dall’art. 5.4.1;
- f. liquidazione e insolvenza del Cliente ovvero sottoposizione di quest’ultimo a procedure liquidatorie o concorsuali sia giudiziarie che extragiudiziarie;
- g. modificazione nell’assetto societario del Cliente.
- h. mancata comunicazione a Hilti da parte del Cliente di eventuali cambiamenti di sede e/o domicilio e/o dei dati fiscali e/o delle coordinate bancarie, di cui nel/nei “sotto-contratto/i” al/ai “FM sottocontratto n°”.
È in ogni caso facoltà di Hilti costituire in mora il Cliente ed assegnare allo stesso, per l’adempimento, il termine di gg. 30.
7.2. Nel caso in cui questo contratto dovesse risolversi di diritto in seguito al verificarsi di una delle ipotesi descritte nel punto precedente, Hilti si riserva la facoltà di chiedere al Cliente il pagamento di un importo non superiore all’ammontare complessivo delle rate residue ancora da corrispondere, a titolo di penale.
7.3. In ogni caso il Cliente si impegna sin d’ora a tenere indenne Hilti da tutte le spese ed i danni che quest’ultima dovesse subire a causa degli inadempimenti del Cliente.
Hilti potrà recedere in qualunque momento dal presente contratto, anche limitatamente ad un singolo attrezzo in fleet, da comunicarsi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare al Cliente con preavviso di 14 gg.
Art. 9 - RICONSEGNA DEGLI ATTREZZI IN FLEET
9.1. Il Cliente si impegna a riconsegnare a Hilti gli attrezzi in fleet al termine del periodo di locazione e/o di proroga ovvero alla data di scioglimento e/o risoluzione del presente contratto ovvero di recesso dallo stesso, nel medesimo stato in cui li ha ricevuti e, comunque, in buono stato di conservazione, salvo il normale logorìo degli stessi indicato nelle “Istruzioni Operative”. In nessun caso il Cliente avrà facoltà di acquistare gli attrezzi in fleet al termine del periodo di locazione.
9.2. Per ogni attrezzo non restituito a Hilti al termine del periodo di locazione e/o di proroga ovvero alla data di scioglimento e/o risoluzione del presente contratto ovvero di recesso dallo stesso, Hilti si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento di una somma non superiore al 15% del prezzo di listino di vendita in vigore al momento della consegna, a titolo di penale.
Art. 10 - NORME FINALI
10.1. È fatto espresso divieto al Cliente di cedere il presente contratto, di concedere gli attrezzi in fleet in sublocazione e comunque di cederli anche temporaneamente in uso e comunque di metterli in tutto o in parte a disposizione di terzi, senza lo specifico consenso scritto di Hilti.
10.2. Le penali di cui agli artt. 4.5, 7.2, e 9.2 si intendono fra di loro cumulabili, a insindacabile giudizio di Hilti.
10.3. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia agli articoli 1571 e seguenti del Codice Civile.
10.4. Foro competente in via esclusiva è il Foro di Milano.
10.5. Nessuna modifica del presente contratto e del/dei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” è consentita se non autorizzata per iscritto dal Responsabile della Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.. Hilti si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole oggetto del presente contratto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. In mancanza di dissenso scritto da inviare con raccomandata r.r. alla Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A., entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserve dal Cliente e pienamente efficaci, anche con riferimento a tutti gli attrezzi in fleet già consegnati.
10.6. Hilti si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto ed i relativi accessori, ai sensi dell’art 1260 c.c. e seguenti nonché ai sensi della l. n. 52/1991.
10.7. L’eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non determina l’invalidità dell’intero contratto e comporta l’impegno delle parti alla sostituzione delle stesse con altre pattuizioni coerenti con lo scopo del presente contratto.
10.8. Si allega, quale parte integrante ed inscindibile del presente contratto, l’elenco degli attrezzi concessi in Fleet al Cliente (“sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”). Letto, approvato e sottoscritto.
* * *
Le parti qui sottoscritte espressamente dichiarano di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole del presente contratto e, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di approvare specificamente le seguenti:
2.2 (Proroga del periodo di locazione); 3.2 (Obbligo contestazione scritta); 4.1 (Adeguamento canone indici ISTAT); 4.3 (Solve et repete); 4.4 (Facoltà per Hilti Italia S.p.A. di trattenere il deposito cauzionale versato dal Cliente);
4.5 (Clausola penale e obbligo pagamento canoni residui in caso di furto o smarrimento); 5.1.2 (Obbligo del Cliente di far eseguire esclusivamente a Hilti le riparazioni e/o gli interventi e responsabilità per conseguenti danni);
5.1.3 (Obbligo del Cliente di corrispondere i canoni residui, salvo il maggior danno); 5.2 (Sostituzione attrezzi in fleet danneggiati); 5.3 (Limitazioni dei Servizi Integrativi); 5.4 (Sostituzione attrezzi in fleet oggetto di furto);
5.5. (Clausola Penale); 5.6 (Clausola Penale e diritto di ritenzione); 5.7 (Clausola Penale); 5.8 (Limitazione Servizi Integrativi al solo “corpo macchina”); 6 (Uso attrezzi in fleet); 7 (Clausola risolutiva espressa); 8 (Recesso); 9 (Riconsegna attrezzi in fleet. Clausole penali); 10.2 (Cumulabilità delle penali); 10.3 (Legge applicabile); 10.4.(Foro competente in via esclusiva); 10.5 (Facoltà di modifica unilaterale del contratto).
Contratto Fleet versione PDF
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